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D.P.R. 645/1958

Art. 128 — Ritenuta d'acconto Chiunque corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, ca…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/128parte di D.P.R. 645/1958
Art. 128. Ritenuta d'acconto Chiunque corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione e' tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente: a) nella misura del 18 per cento, quando il pagamento e' fatto ad imprese commerciali a titolo di diritti di autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili; b) nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento e' fatto ad altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera a) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni. Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate. Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273.

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