D.P.R. 303/1956
Art. 41 — Refettorio Salvo quanto e' disposto dall'art
Art. 41. Refettorio Salvo quanto e' disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali piu' di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione e quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o piu' ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. I refettori devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. L'ispettorato del lavoro puo' in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario. Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, e' vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 41.
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