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D.P.R. 303/1956

Art. 40 — Spogliatoi Le aziende che occupano piu' di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all…

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/40parte di D.P.R. 303/1956
Art. 40. Spogliatoi Le aziende che occupano piu' di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 38, e quelle dove gli, abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoio, distinti per i due sessi e convenientemente arredati. I locali destinati ad uso di spogliatoio devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati, illuminati nati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

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