D.P.R. 303/1956
Art. 4 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che …
Art. 4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 277/08 — Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/1autoritativoha disposto (con l'art. 59, comma 1) la modifica dell'art. 4.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 4.
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