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D.P.R. 303/1956

Art. 4 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che …

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/4parte di D.P.R. 303/1956
Art. 4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

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