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D.P.R. 303/1956

Art. 3 — Definizione di lavoratore subordinato Agli effetti dell'art

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/3parte di D.P.R. 303/1956
Art. 3. Definizione di lavoratore subordinato Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione. Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto che prestino la loro attivita' per conto delle societa' o degli enti stessi.

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