Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 303/1956Art. 36
D.P.R. 303/1956

Art. 36 — Acqua Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori a…

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/36parte di D.P.R. 303/1956
Art. 36. Acqua Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantita' sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 303/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.