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D.P.R. 303/1956

Art. 35 — Visite mediche Il datore di lavoro puo' essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visi…

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/35parte di D.P.R. 303/1956
Art. 35. Visite mediche Il datore di lavoro puo' essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli piu' lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti, adottati nell'azienda siano tali da diminuire notevolmente i pericoli igienici della lavorazione. L'Ispettorato del lavoro puo' altresi' esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguita' del materiale o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatalmente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.

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