D.P.R. 303/1956
Art. 27 — Pronto soccorso Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano piu' di 25 dipendenti, il dat…
Art. 27. Pronto soccorso Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano piu' di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione. Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanita', saranno indicate la quantita' e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 27.
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