D.P.R. 303/1956
Art. 26 — Mezzi personali di protezione I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare…
Art. 26. Mezzi personali di protezione I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di contagio, devono essere individuali e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero.
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- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 26.
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