D.P.R. 19/1956
Art. 8 — L'indennita' mensile dovuta agli appuntati, ai carabinieri ed ai carabinieri ausiliari dell'Arma dei carabini…
Art. 8. L'indennita' mensile dovuta agli appuntati, ai carabinieri ed ai carabinieri ausiliari dell'Arma dei carabinieri, nonche' al personale di grado corrispondente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 467, e successive modifiche, e' stabilita nella misura lorda di L. 3900. Nella stessa misura mensile lorda e' stabilita l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato. Per coloro che siano ammogliati le indennita' previste dal precedente comma sono stabilite nella misura mensile lorda di lire 6100. La misura prevista dal precedente comma, nonche' le misure previste per il personale ammogliato dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, sono dovute anche al personale vedovo e celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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