D.P.R. 19/1956
Art. 7 — Le misure dell'indennita' militare e dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza stabilite nei precedenti …
Art. 7. Le misure dell'indennita' militare e dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza stabilite nei precedenti articoli 5 e 6 sono ridotte: di un decimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, non di servizio; di un ventesimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, di servizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 19/1956 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.