D.P.R. 19/1956
Art. 25 — Fermo restando il disposto dell'art
Art. 25. Fermo restando il disposto dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ai fini della determinazione dei premi, delle indennita', dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella unica allegata al presente decreto. Il quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, e' sostituito dal seguente: "Il compenso mensile agli insegnanti e' ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera; per gli insegnanti provvisti di laurea, quando insegnino nei corsi di cui alla lettera c) dell'art. 2, tale compenso mensile e' invece ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio previsto per l'insegnante elementare di ruolo dopo tre anni".
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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