D.P.R. 19/1956
Art. 24 — Qualora il trattamento annuo netto attribuito dal 1° luglio 1956 agli assistenti universitari di ruolo, agli …
Art. 24. Qualora il trattamento annuo netto attribuito dal 1° luglio 1956 agli assistenti universitari di ruolo, agli assistenti di ruolo delle scuole di ostetricia di Venezia e di Trieste, al personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, ai professori di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, agli insegnanti ed alle maestre istitutrici di ruolo degli istituti di educazione, nonche' agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari, a titolo di stipendio e 13ª mensilita', risulti inferiore a quello annuo netto percepito al 30 giugno 1956 a titolo di stipendio, indennita' di studio o indennita' analoga, compenso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1955, n. 1184, e 13ª mensilita', la differenza sara' conservata come assegno personale non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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