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D.P.R. 19/1956

Art. 18 — L'indennita' di carica di cui all'art

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/18parte di D.P.R. 19/1956
Art. 18. L'indennita' di carica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni, assume la denominazione di indennita' di direzione ed e' attribuita al seguente personale nelle misure mensili lorde sotto indicate: 1) Presidi di 1ª categoria degli Istituti di istruzione secondaria Direttori dei Conservatori di musica Direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Direttore dell'Accademia di danza Direttori degli Istituti di arte di Palermo, Napoli, Firenze e Venezia. fino a 12 classi: L. 15.000: da 13 a 24 classi: L. 20.000; oltre le 24 classi: L. 24.000; 2) Direttori e Presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria Direttori delle scuole ed istituti d'arte: fino a 12 classi: L. 14.000; da 13 a 24 classi: L. 16.000; oltre le 24 classi: L. 20.000; 3) Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili: L. 15.000; 4) Direttori delle Scuole di ostetricia di Venezia e Trieste: L. 11.000; 5) Ispettori scolastici: L. 16.000; 6) Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo "A. Romagnoli", Direttori degli Istituti statali dei sordomuti: L. 14.000. Ai capi d'Istituto incaricati e supplenti l'indennita' di direzione e' attribuita in ragione della meta' della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di direzione. L'indennita' non e' dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.

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