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D.P.R. 19/1956

Art. 17 — Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti trattamenti accessori, nelle quali sia fatto riferim…

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/17parte di D.P.R. 19/1956
Art. 17. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti trattamenti accessori, nelle quali sia fatto riferimento ai gradi gerarchici di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, valgono i riferimenti ai gradi stessi in atto al 30 giugno 1956, salvo l'eventuale diversa classificazione derivante dalla tabella unica, allegata al presente decreto.

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