D.P.R. 19/1956
Art. 17 — Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti trattamenti accessori, nelle quali sia fatto riferim…
Art. 17. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti trattamenti accessori, nelle quali sia fatto riferimento ai gradi gerarchici di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, valgono i riferimenti ai gradi stessi in atto al 30 giugno 1956, salvo l'eventuale diversa classificazione derivante dalla tabella unica, allegata al presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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