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D.P.R. 19/1956

Art. 13 — Nei confronti di tutti i personali, anche se non fruenti di indennita' di funzione o di assegno perequativo, …

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/13parte di D.P.R. 19/1956
Art. 13. Nei confronti di tutti i personali, anche se non fruenti di indennita' di funzione o di assegno perequativo, ai quali e' applicabile la tabella unica allegata al presente decreto, tutti i diritti, proventi, assegni e compensi in genere comunque denominati, che ai sensi dell'art. 10 terzo comma della legge 11 aprile 1950, n. 130, non siano cumulabili con l'indennita' di funzione o con l'assegno perequativo di cui alla stessa legge, nonche' i diritti, proventi, assegni e compensi in genere di cui ai decreti-legge 31 luglio 1954, nn. 533 e 534, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 26 settembre 1954, nn. 869 e 870, sono ridotti mensilmente di un importo pari alla indennita' di funzione o all'assegno perequativo previsti al 30 giugno 1951, con le maggiorazioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767. Ai fini della riduzione di cui al precedente comma, per il personale dei ruoli speciali transitori si considerano le misure della indennita' di funzione e dell'assegno perequativo previste per il grado iniziale delle corrispondenti carriere di ruolo ordinario. Il presente articolo non si applica qualora i diritti, i proventi, gli assegni ed i compensi di cui al primo comma risultino gia' determinati al netto dell'indennita' di funzione o dell'assegno perequativo di cui al comma medesimo.

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