D.P.R. 19/1956
Art. 12 — Salvo il disposto del successivo art
Art. 12. Salvo il disposto del successivo art. 13 del presente decreto, l'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, saranno riassorbibili con gli aumenti di stipendio o di paga, o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione del precedente art. 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 19/1956 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.