D.P.R. 164/1956
Art. 2 — Attivita' escluse Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia e' regolata o sara' re…
Art. 2. Attivita' escluse Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia e' regolata o sara' regolata da appositi provvedimenti: a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere; b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Le norme stesse non si applicano ai lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa per la parte espressamente disciplinata dalle apposite norme speciali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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