D.P.R. 164/1956
Art. 1 — Attivita' soggette La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e' regolata dalle norme del pr…
Art. 1. Attivita' soggette La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e' regolata dalle norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Le norme del presente decreto si applicano alle attivita' che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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