D.P.R. 164/1956
Art. 11 — Lavori in prossimita' di linee elettriche Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettric…
Art. 11. Lavori in prossimita' di linee elettriche Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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