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D.P.R. 164/1956

Art. 10 — Cinture di sicurezza Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e sim…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/10parte di D.P.R. 164/1956
Art. 10. Cinture di sicurezza Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavita', quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50. Nei lavori su pali l'operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza.

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