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D.P.R. 547/1955

Art. 379 — Il datore di lavoro deve, quando si e' in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/379parte di D.P.R. 547/1955
Art. 379. Il datore di lavoro deve, quando si e' in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo III del presente Titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione.

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