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D.P.R. 547/1955

Art. 378 — I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/378parte di D.P.R. 547/1955
Art. 378. I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumita' personale.

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