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D.P.R. 547/1955

Art. 321 — I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione elettrica devono essere dispost…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/321parte di D.P.R. 547/1955
Art. 321. I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione elettrica devono essere disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che, in caso di rottura di una sospensione, i conduttori o altri elementi di collegamento in tensione non possano abbassarsi a meno di m. 3 dal pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni di inpianto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, ed a meno di m. 2,50 nelle condizioni di impianto di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

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