D.P.R. 547/1955
Art. 320 — Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle attivita' soggette al presente …
Art. 320. Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle attivita' soggette al presente decreto, salvo disposizioni piu' restrittive delle altre leggi o regolamenti speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo o dal piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti: a) m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno di edifici, salvo quanto e' disposto dalla successiva lettera b); b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante ripari a canale o simili di materiale isolante non igroscopico o metallici collegati a terra; c) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti piazzali a seconda che le linee siano o meno protette contro il contatto accidentale in conformita' a quanto e' stabilito dalla precedente lettera b).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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