D.P.R. 547/1955
Art. 281 — In ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica, i conduttori e gli elementi a bassa tensione supe…
Art. 281. In ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica, i conduttori e gli elementi a bassa tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a corrente alternata, e a 50 Volta verso terra, se a corrente continua, devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura, umidita' ed acidita' dell'ambiente, oppure essere protetti contro il contatto delle persone ancorche' siano fuori della portata, di mano, ma in posizione accessibile. Per le centrali telefoniche il limite della tensione della corrente continua di cui al primo comma e' elevato a 70 Volta, purche' siano adottate idonee misure di sicurezza. Qualora tale contatto non sia evitabile per esigenze di lavorazione, le persone devono essere convenientemente isolate.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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