D.P.R. 547/1955
Art. 280 — Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo art
Art. 280. Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo art. 340, sono tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al servizio di distribuzione di energia elettrica, ove non sia possibile adottare le misure di cui agli articoli 276 a 279, le distanze e le altezze ivi indicate potranno essere congruamente ridotte, sempreche' la difesa del personale addetto contro il pericolo di contatti accidentali con gli elementi in tensione sia comunque assicurata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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