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D.P.R. 547/1955

Art. 217 — I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da rendere possibil…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/217parte di D.P.R. 547/1955
Art. 217. I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilita' del collegamento. E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.

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