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D.P.R. 547/1955

Art. 216 — Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mez…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/216parte di D.P.R. 547/1955
Art. 216. Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoriuscite dei veicoli.

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