D.P.R. 547/1955
Art. 201 — Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m quadri 0,25 di sezione deve esistere uno …
Art. 201. Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m quadri 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte piu' sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite. Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm. 50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel suo piu' alto livello di corsa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.