D.P.R. 547/1955
Art. 200 — Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone devono avere paret…
Art. 200. Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di m. 1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80. Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri. Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono presentare tra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12 millimetri. Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma e' limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una apertura superiore a 1 centimetro, purche' queste difese non presentino sporgenze pericolose e non siano distanti piu' di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilita' del carico. Per i montacarichi per trasporto di sole cose e' sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoruscita o la sporgenza del carico.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provevdimento.
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