D.P.R. 547/1955
Art. 198 — Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere munite di un dispositivo che ne impe…
Art. 198. Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse. Il dispositivo di cui al precedente comma non e' richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provevdimento.
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