D.P.R. 547/1955
Art. 197 — Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili verso l'este…
Art. 197. Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina e' accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questa e' inferiore a m. 1,80. Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un centimetro se la cabina e' sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina e' munita di una propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla porta al vano non e' inferiore a 5 centimetri. Sono ammesse porte del tipo flessibile, purche' tra le aste costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provevdimento.
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