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D.P.R. 547/1955

Art. 146 — L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'art

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/146parte di D.P.R. 547/1955
Art. 146. L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'art. 144, deve essere tale che: a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva di protezione) non appena il telaio e' messo in moto; b) le sue estremita' laterali non distino dalla scatola delle navette piu' di mezza lunghezza di navetta. L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una costante ed accurata manutenzione.

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