D.P.R. 547/1955
Art. 146 — L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'art
Art. 146. L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'art. 144, deve essere tale che: a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva di protezione) non appena il telaio e' messo in moto; b) le sue estremita' laterali non distino dalla scatola delle navette piu' di mezza lunghezza di navetta. L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una costante ed accurata manutenzione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provevdimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.