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D.P.R. 547/1955

Art. 145 — L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo precedente deve essere applicato: a) ai telai …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/145parte di D.P.R. 547/1955
Art. 145. L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo precedente deve essere applicato: a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono piu' di 80 colpi al minuto primo o aventi una luce-pettine maggiore di m. 1,60, anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione di tessuti leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione del guidanavetta e' facoltativa; b) ai telai da lana che battono piu' di 100 colpi al minuto primo o aventi una luce-pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.

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