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D.P.R. 795/1948

Art. 74 — Sino a quando non sara' diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col regio decreto 21 giugno …

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/74parte di D.P.R. 795/1948
Art. 74. Sino a quando non sara' diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, o col presente Regolamento, le disposizioni del regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e del decreto Ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio centrale dei brevetti. In attesa del decreto ministeriale di cui al precedente art. 68 restano ferme, per i diritti di segreteria e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.

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