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D.P.R. 795/1948

Art. 73 — Gli enti organizzatori di esposizioni, ai fini della protezione temporanea dei marchi prevista dall'art

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/73parte di D.P.R. 795/1948
Art. 73. Gli enti organizzatori di esposizioni, ai fini della protezione temporanea dei marchi prevista dall'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono avanzare apposita domanda, nella carta bollata prescritta, al Ministero dell'industria e del commercio almeno tre mesi prima dell'apertura dell'esposizione. Il decreto ministeriale, che consente la profezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prima che l'esposizione venga aperta. Tale decreto sara' pubblicato nel Bollettino dei brevetti. Si puo' provvedere con una unica domanda e con un unico decreto alla protezione temporanea anzidetta sia nelle invenzioni industriali e dei modelli industriali, sia dei marchi apposti su prodotti e merci che figureranno in una stessa Esposizione.

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