Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 795/1948Art. 66
D.P.R. 795/1948

Art. 66 — Art. 10, comma terzo, del regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/66parte di D.P.R. 795/1948
Art. 66. (Art. 10, comma terzo, del regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonche' i duplicati deli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata, prescritta nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento, all'ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella A, annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 795/1948 · fonte Normattiva ↗

← Art. 65 Art. 67 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.