D.P.R. 795/1948
Art. 66 — Art. 10, comma terzo, del regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526
Art. 66. (Art. 10, comma terzo, del regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonche' i duplicati deli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata, prescritta nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento, all'ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella A, annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 795/1948 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.