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D.P.R. 795/1948

Art. 65 — Art. 10, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/65parte di D.P.R. 795/1948
Art. 65. (Art. 10, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). L'autorizzazione ad estrarre copia delle domande e delle dichiarazioni di protezione, nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia richiesta su carta bollata prescritta, e' subordinata a quelle cautele che il direttore dell'Ufficio riterra' necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico. Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformita' all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo. Il Ministero dell'industria e del commercio puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio centrale dei brevetti, previo pagamento dei diritti di segreteria.

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