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D.P.R. 795/1948

Art. 63 — Art. 10, comma primo e secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/63parte di D.P.R. 795/1948
Art. 63. (Art. 10, comma primo e secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Il registro dei brevetti, di cui all'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, puo' essere consultato dal pubblico, in seguito a domanda su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico puo' anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande.

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