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D.P.R. 795/1948

Art. 62 — Il Ministro per l'industria e il commercio puo' sottoporre all'esame della commissione, per sentire il suo pa…

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/62parte di D.P.R. 795/1948
Art. 62. Il Ministro per l'industria e il commercio puo' sottoporre all'esame della commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di brevetti di marchi e ogni altra questione attinente alla materia. Il presidente della commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, puo' aggregare alla commissione anche dei tecnici aggiunti.

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