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D.P.R. 795/1948

Art. 46 — Art. 9, primo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/46parte di D.P.R. 795/1948
Art. 46. (Art. 9, primo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Sul registro dei brevetti, per ogni trascrizione, si deve indicare: 1) la data di presentazione della domanda, che e' quella della trascrizione; 2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia; 3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

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