D.P.R. 795/1948
Art. 46 — Art. 9, primo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526
Art. 46. (Art. 9, primo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Sul registro dei brevetti, per ogni trascrizione, si deve indicare: 1) la data di presentazione della domanda, che e' quella della trascrizione; 2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia; 3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
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