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D.P.R. 795/1948

Art. 45 — Art. 8, comma secondo e terzo del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/45parte di D.P.R. 795/1948
Art. 45. (Art. 8, comma secondo e terzo del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo precedente, debbono essere uniti: 1) il titolo legale che si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro; 2) l'attestazione di versamento, comprovante il pagamento della tassa prescritta. Il titolo di cui al n. 1, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla Autorita' diplomatica o consolare dei Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.

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