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D.P.R. 795/1948

Art. 38 — Art. 2, lett. d

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/38parte di D.P.R. 795/1948
Art. 38. (Art. 2, lett. d), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). I versamenti delle tasse prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nell'apposito conto corrente intestato all'Ufficio del registro di Roma, con lo speciale modello per tasse e concessioni governative. L'attestazione di versamento, salvo che ne sia prescritto il deposito, deve essere spedita al piu' presto all'Ufficio centrale dei brevetti con raccomandata postale.

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