D.P.R. 795/1948
Art. 37 — Art. 6, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526
Art. 37. (Art. 6, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Sul brevetto di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 35. Sul brevetto di rinnovazione sono altresi' indicati gli estremi di cui al precedente art. 36. Ai brevetti di primo deposito o di rinnovazione deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione.
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