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D.P.R. 795/1948

Art. 34 — Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/34parte di D.P.R. 795/1948
Art. 34. (Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). I documenti destinati a supplire alle deficienze di cui al precedente articolo possono essere depositati presso gli uffici incaricati dell'accettazione delle domande, oppure essere inviati direttamente all'Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo posta per plico raccomandato. Trascorso inutilmente il termine concesso, senza che il richiedente abbia supplito alle deficienze, l'ufficio provvede a norma dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

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