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D.P.R. 795/1948

Art. 33 — Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/33parte di D.P.R. 795/1948
Art. 33. (Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Ogni partecipazione al richiedente, o al suo incaricato, con invito a completare o a regolarizzare la documentazione, e' fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta. Il termine puo' variare da un minimo di quindici giorni a un massimo di novanta, comprese, in quest'ultimo termine, le eventuali proroghe. La richiesta di proroga deve essere motivata.

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