D.P.C.M. 97/2005
Art. 34 — C o m p i t i
Art. 34. C o m p i t i 1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le attivita' della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia, coordina e controlla le attivita' dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti. 2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo provinciale che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.
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