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D.P.C.M. 97/2005

Art. 33 — Sedi e competenze

ELI /it/dpcm/2005/05/06/97/art/33parte di D.P.C.M. 97/2005
Art. 33. Sedi e competenze 1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito. 2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione: a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883, e successive modifiche intervenute; b) i comandanti di centro di mobilitazione; c) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione. 3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo dura quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

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