D.P.C.M. 716/1994
Art. 3 — Ricognizione dei dipendenti collocati in disponibilita' e dei dipendenti in esubero
Art. 3. Ricognizione dei dipendenti collocati in disponibilita' e dei dipendenti in esubero 1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni comunicano al Dipartimento l'elenco nominativo con qualifica o categoria e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sede di servizio, dei dipendenti che risultano collocati in disponibilita' al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Le amministrazioni e aziende autonome nonche' gli enti pubblici economici trasformati in societa' di diritto privato effettuano, entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al comma 1 per i dipendenti collocati in disponibilita' al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. L'Ente ferrovie dello Stato, le gestioni commissariali governative, le aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali effettuano, entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al comma 1 per i dipendenti risultanti in esubero, a seguito di ristrutturazioni, al 31 dicembre dell'anno precedente. 4. Non rientrano nella comunicazione di cui al comma 1 i dipendenti collocati in disponibilita' e gia' trasferiti a posto disponibile della stessa amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. 5. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' data informazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 7 dell'art. 45 del decreto. Nota all'art. 3: - Per il riferimento all'art. 45, comma 7, del gia' citato D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota all'art. 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'articolo 43, comma 3) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera w)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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